AVV. GIULIA MASI

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Femminicidio come reato autonomo: tra protezione effettiva e diritto penale simbolico
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Femminicidio come reato autonomo: tra protezione effettiva e diritto penale simbolico

Avv. Giulia Masi

2025-11-26 13:41

Il femminicidio entra nel codice penale come reato autonomo. Cosa prevede la nuova norma, quali sono le criticità evidenziate dalla dottrina

Denunce e condanne per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: qualche riflessione giuridica
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Denunce e condanne per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: qualche riflessione giuridica

Avv. Giulia Masi

2025-11-25 12:47

Denunce e condanne per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: qualche riflessione giuridica

Denunce e condanne per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: qualche riflessione giuridica

2025-11-25 12:47

Avv. Giulia Masi

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Denunce e condanne per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: qualche riflessione giuridica

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Denunce e condanne per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: qualche riflessione giuridica

avv. Giulia Masi 

 

 

1. I “reati spia” della violenza di genere

I dati del Ministero dell’Interno, elaborati da Istat, mostrano che tra il 2014 e il 2022 le denunce per i cosiddetti reati spia della violenza di genere – in particolare:

  • maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.),
  • atti persecutori – stalking (art. 612-bis c.p.),

sono in costante aumento. Per i maltrattamenti si passa da circa 13.000 denunce nel 2014 a oltre 24.500 nel 2022; per lo stalking le denunce crescono da poco più di 12.000 a quasi 19.000 nello stesso periodo. 

Si tratta di reati che, per loro natura, intercettano condotte spesso seriali e reiterate, inserite in un contesto relazionale caratterizzato da asimmetrie di potere, controllo e dipendenza, non soltanto economica.

 

2. Il divario tra notizie di reato e sentenze di condanna

Se ci spostiamo sul versante delle condanne definitive, la fotografia statistica disponibile si ferma al 2018, in ragione dei cambiamenti normativi sulla protezione dei dati personali in ambito giudiziario e della conseguente sospensione, da parte di Istat, dell’aggiornamento delle statistiche sui condannati. 

Nel 2018 le condanne rappresentavano circa:

  • il 22,9% delle denunce per maltrattamenti;
  • il 16,2% delle denunce per stalking. 

È un confronto solo indicativo – perché le condanne del 2018 possono riferirsi a fatti denunciati in anni precedenti e non tutte le denunce dello stesso anno giungono a sentenza nel breve periodo – ma basta a segnalare una forte dispersione lungo il percorso processuale: tra la notizia di reato e la condanna si perde per strada una quota rilevante di casi.

 

3. Cosa emerge dall’esperienza del Centro antiviolenza “Martina Scialdone”

Questo “scarto” non è solo un dato statistico astratto: è ciò che i centri antiviolenza vedono quotidianamente.

Il Centro antiviolenza “Martina Scialdone” dell’Associazione Giuridicamente Libera, attivo a Roma, ha esaminato i procedimenti penali relativi ai casi seguiti tra il 2018 e il 2025, riuscendo a ricostruire lo stato di 27 procedimenti: 

  • in 9 casi il procedimento si è concluso con condanna dell’uomo maltrattante (circa 33%);
  • in 5 casi con assoluzione (circa 19%);
  • in 2 casi con archiviazione (circa 7%);
  • in 1 caso vi è una richiesta di archiviazione (circa 4%);
  • in 10 casi (quasi 4 su 10) l’esito risulta incerto o non aggiornato (“?”), perché il procedimento è ancora pendente o le informazioni non sono state acquisite (circa 37%).

Anche in questa piccola ma significativa “finestra” si conferma un tasso di dispersione elevato.

 

4. Le principali criticità sul piano giuridico e processuale

Dal punto di vista giuridico, il divario tra denunce e condanne non può essere banalizzato come “eccesso di denunce” o come indice di inattendibilità delle persone offese. Nella pratica, concorrono diversi fattori:

  • Vittimizzazione secondaria
    Interrogatori ripetuti, richieste probatorie sproporzionate, atteggiamenti svalutanti o stereotipati verso la persona offesa possono tradursi in una vera e propria seconda vittimizzazione, in contrasto con i principi sovranazionali e con le norme interne che impongono una tutela specifica delle vittime vulnerabili.
  • Difficoltà probatorie
    Sia i maltrattamenti (art. 572 c.p.) sia lo stalking (art. 612-bis c.p.) sono reati spesso commessi in ambito domestico o in contesti privati, dove l’assenza di testimoni e di riscontri oggettivi rende centrale la valutazione della credibilità della persona offesa. Diventa allora decisivo, per il giudice, saper leggere la continuità delle condotte, il contesto relazionale, i segnali di controllo e isolamento.
  • Scarsa conoscenza dei meccanismi di dipendenza e controllo
    Persiste, purtroppo, una carenza di conoscenze – anche tra operatori del diritto – sui meccanismi psicologici, economici e sociali che legano le donne a relazioni violente e le trattengono per anni in una dimensione che, dall’esterno, può apparire “inspiegabile”.
    Proprio questa incomprensione talvolta porta a fraintendere comportamenti come la ripresa della convivenza, i contatti con l’autore di reato, la tardiva denuncia, la ritrattazione o la rimodulazione del racconto, interpretandoli come indici di inattendibilità anziché come effetti tipici della dinamica violenta.
  • Remissioni di querela e pressioni esterne
    Per il reato di stalking, ancora oggi spesso procedibile a querela, la remissione può essere frutto di un contesto di ricatto economico, di minacce più o meno esplicite o di paura per le conseguenze della prosecuzione del processo. In questi casi, la lettura meramente formalistica dell’atto di remissione rischia di oscurare la reale posizione di vulnerabilità della persona offesa.
  • Asimmetrie di potere e credibilità in aula
    Non è raro che l’imputato disponga di maggiori risorse economiche, relazionali o sociali rispetto alla vittima. Questo si riflette sulla qualità della difesa, sulla gestione del processo mediatico e, talvolta, sulla percezione di credibilità che ruota attorno alle parti. La parità delle armi, in concreto, non è sempre garantita.

 

 

6. Conclusioni

Il quadro che emerge dai dati ufficiali e dall’esperienza concreta dei centri antiviolenza è quello di un sistema che, pur avendo compiuto passi avanti rilevanti sul piano normativo (si pensi al cosiddetto “Codice Rosso”), continua a disperdere lungo il percorso una parte significativa della violenza emersa.

Colmare il divario tra denuncia e condanna significa:

  • rafforzare le competenze specifiche di tutti gli operatori del diritto;
  • applicare le norme con uno sguardo attento alla vulnerabilità e alla complessità delle dinamiche di violenza;
  • integrare la risposta penale con interventi sociali, lavorativi e di rete.

Solo così il processo penale può diventare, per le donne che denunciano, un reale strumento di tutela e non l’ennesimo luogo di solitudine.

 

 

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